Si informa per opportuna conoscenza, che è stato pubblicato il PGRA 2025.
Si descrivono di seguito le principali novità introdotte dallo schema di Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) per il 2025.
Nel dettaglio, nella campagna 2025, entrerà a regime la nuova impostazione del sistema di gestione del rischio definita da Agea e recepita nel PGRA 2024, basata sul Piano di gestione individuale del rischio (PGIR), pienamente integrato con il SIAN ed il fascicolo aziendale. Il piano di gestione individuale del rischio costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.
Al fine di perseguire l’obiettivo di un allargamento della base assicurata e realizzare una maggiore integrazione tra Fondo mutualistico nazionale e sistema assicurativo, tra le combinazioni dei rischi assicurabili per le colture vegetali, è stata prevista la possibilità di stipulare una nuova tipologia di polizza, cosiddetta “semplificata”, a copertura del solo danno quantitativo provocato dalle avversità di natura catastrofale e dalle avversità di frequenza e accessorie e che utilizza gli stessi “Indici di valore” del Fondo AgriCat per determinare la produzione media annua e per il calcolo degli indennizzi in caso di danni. Le colture assicurabili con le polizze semplificate per la campagna 2025 - individuate nei cereali autunno vernini e alcune colture da frutto, compresa l’uva da vino - sono indicate nell’allegato 1. Per tale tipologia di polizze è stata prevista una contribuzione massima fino al 70% della spesa ammessa.
Sempre nell’ottica di perseguire l’obiettivo di un allargamento della base assicurata, la possibilità di sottoscrizione delle polizze monorischio grandine, previste a partire dal 2024 per i nuovi assicurati - intesi come “CUAA/superfici” non presenti nella base dati assicurativa degli ultimi cinque anni, è stata estesa anche ai due anni successivi, salvaguardando anche gli agricoltori entrati nel 2024.
Con riferimento agli Standard Value, si confermare la stessa metodologia di calcolo del 2024, come da allegato 4.
Riguardo i Fondi di mutualità danni e reddito, sono stati integrati gli articoli 11 e 17, stabilendo che le quote di partecipazione alla copertura mutualistica dovranno essere versate dai singoli agricoltori tramite bonifico, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Inoltre, all’art. 9 comma 5, si stabilisce che i Soggetti Gestori dei Fondi trasmettono i relativi bollettini di campagna, tramite sistema SGR, entro e non oltre il 30 novembre 2025; per le coperture mutualistiche relative alle colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre; per le colture a ciclo estivo e primaverile, il termine è fissato al 30 giugno 2026. I relativi risarcimenti devono essere inviati entro il 31 luglio 2026.
In merito ai criteri e alle modalità di intervento del Fondo AgriCat, alla luce delle condizioni applicate dalle Compagnie per le differenti colture, è stato definito un modello di funzionamento di tipo misto che vede il Fondo operare al “secondo rischio” solo per le colture permanenti (ad esclusione di agrumi e olivi), orticole e vivai, con franchigia del 50% e limite di indennizzo del 60%. Per i seminativi e le altre colture (inclusi agrumi e olivi), si confermano, invece, le condizioni di intervento del 2024.
In aggiunta, è stato previsto un incremento di 10 punti percentuali dei limiti di indennizzo nel caso in cui le imprese abbiano stipulato la polizza “semplificata”, nonché un aumento, rispettivamente del 10% per il primo gruppo di colture e del 5 % per le restanti, in caso di imprese ricadenti nel Centro Sud Italia.
Si allega il PGRA 2025 per un pronto riscontro.