Per vostra opportuna informazione, su richiesta esplicita di Agea, si comunica che, ai sensi di quanto previsto dal DM 3318/2020 e successive disposizioni applicative di Agea, al fine di una applicazione univoca, si rende opportuno precisare alcune disposizioni in merito alle deroghe.
Come evidenziato più volte, quanto indicato con le Istruzioni Operative n. 27/2020 e smi, in merito alle procedure “straordinarie” di ammissibilità per le varianti che intervengono sia per la modifica della durata di un progetto e sia per la modifica al progetto, quest’ultima intesa anche sotto l’aspetto sostanziale e strategico del progetto stesso, si applica esclusivamente nell’esercizio finanziario in corso (2020).
Pertanto, le suddette varianti possono essere presentate, secondo le modalità contenute nelle Istruzioni Operative richiamate, esclusivamente in questo esercizio finanziario 2020.
Nulla osta che il beneficiario possa presentare una variante alla durata del progetto e contestualmente una variante in modifica allo stesso progetto.
Non è possibile modificare un progetto da annuale a biennale e poi in triennale.
Le varianti devono essere presentate dai richiedenti alle Regioni/PA entro e non oltre il 30 luglio 2020, salvo diverso termine anticipato dalle Regioni/PA.
Nel merito dell’applicazione delle penali laddove il progetto, in fase di presentazione della domanda di pagamento saldo, risulti realizzato parzialmente, nel rispetto del DM 3318/2020 in deroga a quanto previsto da DM 911/2017 non sarà applicata alcuna penale.
È ovvio che tale deroga alle penali interessa esclusivamente le domande di pagamento saldo presentate in questo esercizio finanziario 2020 (saldi annuali 2019/2020 – saldi biennali 2018/2019).
In tutti i casi in cui la Ditta si sia avvalsa della possibilità disposta dal DM 3318/2020 di modificare la durata di un progetto (da annuale a biennale e da biennale a triennale) in fasi di presentazione della domanda di pagamento saldo (biennale nella 2021 e triennale 2022) il progetto dovrà essere concluso e realizzato totalmente nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto, in sintesi si applica quanto previsto con le Istruzioni Operative n. 70/2018 e 26/2019 e smi per i progetti ammessi nella campagna 2018/2019, e con le istruzioni Operative n 40/2019 per i progetti ammessi nella campagna 2019/2020.
Pertanto, chi si avvale della possibilità di modificare la durata del progetto ha l’impegno ed obbligo di realizzare completamente il progetto, la mancata realizzazione, o realizzazione parziale, determinerà l’applicazione delle penali ai sensi dell’art 6 del DM 911/2017.
Si chiede, cortesemente di divulgare le informazioni sopra esposte a tutti gli operatori del settore con la massima sollecitudine.