Si informa che, con decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, il Ministero ha disciplinato l’applicazione nazionale della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV).
Si ricorda che i beneficiari possono richiedere il pagamento anticipato dell’aiuto per un importo che non può superare l’80% del contributo ammesso, mentre il restante 20% può essere erogato solo dopo l’effettuazione del collaudo. Inoltre, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fideiussione pari al 110% del valore dell’anticipo.
Si rimanda, per una lettura più approfondita, al dettaglio delle rispettive determine regionali o provinciali.
Si ricorda, altresì, che la dotazione nazionale per il finanziamento della misura è garantita – per il momento - fino all’esercizio finanziario 2019/2020.
Per quanto riguarda le penalità, qualora la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata:
- Non dovesse superare il 20%, il sostegno sarà calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- Dovesse superare il 20% ma non il 50%, l’aiuto sarà erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata, ridotta del doppio della differenza;
- Dovesse superare il 50%, non sarà concesso alcun sostegno per l’intera operazione.
Inoltre, in quest’ultimo caso, il beneficiario non potrà accedere alla misura della RRV per un periodo di tre anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione oppure nei tre anni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.
Il decreto n. 1411 del 3 marzo 2017 è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, a cui seguirà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Si allega copia del citato decreto.