Si informa che il Ministero, con nota prot. n. 56089 del 18 luglio 2016, ha fornito taluni chiarimenti in merito all’utilizzo, nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli, del codice ICQRF per indicare la ditta imbottigliatrice.
In particolare, a parere del Ministero l’indicazione obbligatoria della ditta imbottigliatrice - o in alternativa del produttore, del venditore o dell’importatore - può avvenire per il tramite del codice ICQRF, a condizione che nell’etichetta figuri in chiaro anche il nome o la ragione sociale e l’indirizzo di un partecipante al circuito commerciale diverso da tale soggetto, che pertanto si pone come responsabile dell’etichettatura nei confronti del consumatore, così come richiesto dalle regole orizzontali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, tra cui anche i vini.