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Legge 29 dicembre 2022 n. 197 –Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”).

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43/L, è stato pubblicato il testo della Legge di Bilancio 2023 (All.1).

Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione.

Misure di contrasto al caro energia

Si riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all’energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022. Si tratta in particolare: del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;  del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;  del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;  del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione (commi da 2 a 9).

È stata prorogata la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Si prevede, inoltre, la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (commi 13 e 14).

Viene confermato un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023 (commi da 45 a 50).

Viene inoltre inserita la disciplina delle modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 di cui all’articolo 7 del Decreto legge n. 115/2022, prevedendo, tra l’altro, che tale credito di imposta potrà essere utilizzato entro il 31 marzo 2023.

Misure fiscali

È posticipata al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (comma 64).

Viene introdotta la possibilità per le imprese che esercitano attività del commercio al dettaglio di beni (individuati da codice ATECO), di dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione di un coefficiente del 6 per cento al costo degli stessi fabbricati (commi da 65 a 71).

La aliquota IVA per la cessione dei pellet è ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22% (comma 73).

È stata estesa  all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 80).

Sono estese le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (cioè le imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l'imposta catastale nella misura dell'1 per cento) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni (comma 110).

È esteso ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni (comma 111).

Viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (comma 265).

Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali) e si  estende all’esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (commi 267-269).

È stato prorogato al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia nel limite massimo di un milione ora esteso anche all’annualità 2024 (comma 270).

Viene stabilito che i soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo siano tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo del medesimo credito all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 (anziché il 31 ottobre del medesimo anno).

Le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione 4.0 possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta non siano già state constatate. La disposizione quindi espunge il riferimento, presente nelle disposizioni finora vigenti, all’ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza (commi 271-272).

Misure sul lavoro

Si reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022. Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (comma 281).

Vengono introdotte disposizioni in merito all’introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell’imprenditoria in agricoltura. In primo luogo, in alternativa all’esonero previsto dalla normativa vigente per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, viene introdotto un nuovo esonero contributivo totale per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione di quelli domestici) effettuate nel 2023. Tale esonero si applica anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Vengono altresì estesi anche alle assunzioni effettuate nel 2023 gli esoneri per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni e viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente (commi da 294 a 300).

Sono stati stanziati 20 milioni di euro, per l’anno 2023, per le misure inerenti lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (comma 301).

Si dispone un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità al fine di garantire l’avvio della operatività e della gestione del Fondo stesso (comma 302).

Viene istituito un Fondo - con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023 -, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale (comma 303).

Per quanto concerne le modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza segnaliamo la nuova previsione in base alla quale il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico.

Nel settore agricolo, viene istituita, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore (commi da 343 a 354). Il contratto di lavoro subordinato occasionale riguarda le prestazioni agricole di lavoro a tempo determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, ovvero: disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, pensionati, studenti con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno.

La durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi, mentre il limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro.

Il datore di lavoro agricolo dovrà ottenere, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, dal lavoratore una autodichiarazione che confermi il requisiti  soggettivi dello stesso e dovrà comunicare preventivamente al Centro per l’impiego il ricorso al lavoro occasionale.

È previsto il compenso, stabilito dal CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, erogato per prestazioni di lavoro occasionale sia esente da qualsiasi imposizione fiscale. Il compenso, per altro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale,

quindicinale o mensile. Si dispone che l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 152/1997 si intende soddisfatto, per coloro che rendono prestazioni occasionali, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego. Il datore di lavoro deve effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità stabilite da INPS e INAIL.

Si precisa l’applicabilità delle aliquote ridotte previste per le zone agricole e i territori montani svantaggiati dall’articolo 1, comma 45 della legge n. 220/2010.

Si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni nonché  l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o per l’omessa comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego.

Misure per gli investimenti

Viene rifinanziato lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale (comma 389).

Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese agricole - di cui all'articolo 17, comma 2, del D.lgs. n.102/2004 – vengono assegnate all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023 (comma 394).

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, dotandolo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. La finalità del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l’eccellenza qualitativa del made in Italy. Ad uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’economia e delle finanze, è demandata la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo e il riparto delle risorse (commi 402 e 403).

È incremento di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 lo stanziamento di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta "Nuova Sabatini"). Inoltre, viene prorogato di sei mesi il termine, di norma di dodici mesi, per l’ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (commi 414 e 415).

Viene prorogato al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (comma 423).

Viene istituto il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale (commi 424 e 425).

Si istituiscono anche i seguenti Fondi: il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione del cosiddetto «mal secco degli agrumi», con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (comma 426); il Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 427); il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura (commi da 428 a 431); il Fondo per il recupero della fauna selvatica, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2023 (comma 432); il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 (comma 433); un Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato all’erogazione, nelle città metropolitane, ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare (commi 434 e 435).

È incrementa la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024 con 8 milioni di euro per il 2023 (comma 439) e del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 (comma 440).

Si prevede che gli imprenditori agricoli possono provvedere alla raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare a seguito di eventi atmosferici o metereologici, mareggiate o piene. Ciò allo scopo di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico. Per finanziare i progetti di utilizzo di tale biomassa legnosa è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023 (commi da 443 a 445).

È stata modificata la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica, di cui all'articolo 19 dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Con la novella dell'articolo 19 sul controllo della fauna selvatica, è conferita alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività è esercitata per la tutela della biodiversità e per la migliore gestione del patrimonio zootecnico. Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, che sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa adeguata formazione e coordinamento con gli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari dei terreni sui quali si attuano i piani medesimi, purché adeguatamente formati, con l’eventuale supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e, in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare (commi da 447 a 449).

Si prevede che prevede che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) continui a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse relative alle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, fino alla data determinata con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 445).

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, si riduce del 70 per cento l’indennizzo dovuto per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi mezzi (comma 505).

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Matteo Milanesi
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