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BIOLOGICO

Biologico – Pubblicato il Decreto sul Fondo per l’agricoltura biologica

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Si informa, per opportuna conoscenza, che è stato pubblicato – nella Gazzetta Ufficiale n 293 del 16 dicembre 2022 - il Decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste, relativo al Fondo per l’Agricoltura Biologica, con criteri e modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire:

-          le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale

-          la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l'agricoltura biologica (art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

Tale decreto specifica che per:

-          «Filiera biologica» si intende   l'insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della   produzione   biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall'art.  10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale  o interregionale, in modo numericamente prevalente rispetto al  totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attività di produzione primaria;

-          «Operatore biologico» si intende l'operatore di cui all'art.3, punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell'elenco di  cui all'art. 7 del  decreto del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;

-          «Associazioni biologiche»: le associazioni  di   esclusiva rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie associate in almeno dieci regioni o province autonome;

-          «Distretto biologico/biodistretto»: così come definito dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022,

 n.  23.  Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o   distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa;

 

Gli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano:

a) aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione;

b) aiuti per i servizi di consulenza (art.  22 del regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e distretti di agricoltura  biologica  a  usufruire  di  servizi   di consulenza per migliorare  le  prestazioni  economiche  e  ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche  dell'azienda  o dell'investimento;

c) aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.

Le risorse finanziarie  disponibili, previste  dal «Fondo per l'agricoltura biologica» vengono destinate  ai soggetti  proponenti  secondo la seguente ripartizione:

Ø  il 40%  è  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;

Ø  il 30%  è destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da associazioni biologiche;

Ø  il 30%  è destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da distretti biologici/biodistretti.

L'intensità delle agevolazioni sarà stabilita nei singoli provvedimenti.

In ogni caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento  (UE)  n.  702/2014, l'intensità di aiuto non supera il 100 % dei cost ammissibili.

In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto è limitato a euro 1.500,00 per consulenza.

I progetti possono rivestire carattere nazionale o locale:

    a) i progetti a carattere nazionale devono essere  realizzati  in almeno  cinque regioni  e/o  provincie  autonome  italiane  ed  avere ricadute in ambito nazionale;

    b) i progetti a carattere locale devono essere realizzati  in ambito  regionale  ed  interregionale  ed  avere  ricadute  nell'area definita dall'intervento.

Per i progetti a carattere nazionale,  possono  presentare  domanda  di accesso ai contribuiti:

Ø  le filiere biologiche giuridicamente costituite o  costituende in   raggruppamenti   di   imprese,   aventi   almeno   le   seguenti caratteristiche:

      i. compagine costituita da operatori biologici coinvolti  nella produzione primaria con la  partecipazione  di  almeno  un  operatore coinvolto  nella  preparazione  e  nella  distribuzione  di  prodotti agricoli ed agroalimentari biologici;

      ii. gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero  maggioritario, e dovranno  avere  nel  complesso  sede  operativa  in  almeno cinque regioni e/o province autonome;

 

      iii. i soggetti del  raggruppamento  dovranno  avere  interessi comuni nella commercializzazione di uno o più prodotti della filiera biologica.

Ø  le associazioni biologiche.

Per i progetti a carattere locale,  possono  presentare  domanda  di accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti, così come definiti dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n.  23, riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di competenza alla data di apertura dei bandi di cui all'art. 1, comma 2.

Un successivo ed apposito avviso pubblico specificherà:

-          le tipologie di investimento,

-          le condizioni di ammissibilità dei Progetti e dei Beneficiari

-          le spese ammissibili

-          le intensità delle agevolazioni

-          le modalità di presentazione delle domande

i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
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