Si informa, per opportuna conoscenza, che è stato pubblicato – nella Gazzetta Ufficiale n 293 del 16 dicembre 2022 - il Decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste, relativo al Fondo per l’Agricoltura Biologica, con criteri e modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire:
- le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale
- la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l'agricoltura biologica (art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
Tale decreto specifica che per:
- «Filiera biologica» si intende l'insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall'art. 10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o interregionale, in modo numericamente prevalente rispetto al totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attività di produzione primaria;
- «Operatore biologico» si intende l'operatore di cui all'art.3, punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;
- «Associazioni biologiche»: le associazioni di esclusiva rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie associate in almeno dieci regioni o province autonome;
- «Distretto biologico/biodistretto»: così come definito dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022,
n. 23. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa;
Gli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano:
a) aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione;
b) aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento;
c) aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.
Le risorse finanziarie disponibili, previste dal «Fondo per l'agricoltura biologica» vengono destinate ai soggetti proponenti secondo la seguente ripartizione:
Ø il 40% è destinato a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
Ø il 30% è destinato a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
Ø il 30% è destinato a finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.
L'intensità delle agevolazioni sarà stabilita nei singoli provvedimenti.
In ogni caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'intensità di aiuto non supera il 100 % dei cost ammissibili.
In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto è limitato a euro 1.500,00 per consulenza.
I progetti possono rivestire carattere nazionale o locale:
a) i progetti a carattere nazionale devono essere realizzati in almeno cinque regioni e/o provincie autonome italiane ed avere ricadute in ambito nazionale;
b) i progetti a carattere locale devono essere realizzati in ambito regionale ed interregionale ed avere ricadute nell'area definita dall'intervento.
Per i progetti a carattere nazionale, possono presentare domanda di accesso ai contribuiti:
Ø le filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende in raggruppamenti di imprese, aventi almeno le seguenti caratteristiche:
i. compagine costituita da operatori biologici coinvolti nella produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici;
ii. gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero maggioritario, e dovranno avere nel complesso sede operativa in almeno cinque regioni e/o province autonome;
iii. i soggetti del raggruppamento dovranno avere interessi comuni nella commercializzazione di uno o più prodotti della filiera biologica.
Ø le associazioni biologiche.
Per i progetti a carattere locale, possono presentare domanda di accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti, così come definiti dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23, riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di competenza alla data di apertura dei bandi di cui all'art. 1, comma 2.
Un successivo ed apposito avviso pubblico specificherà:
- le tipologie di investimento,
- le condizioni di ammissibilità dei Progetti e dei Beneficiari
- le spese ammissibili
- le intensità delle agevolazioni
- le modalità di presentazione delle domande
i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.