Si informa che la Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea (DG AGRI) ha chiarito, in risposta ad un quesito posto dal nostro Ministero, le condizioni d’uso nell’etichettatura e presentazione dei vini dell’indicazione “senza solfiti aggiunti” o “non contiene solfiti aggiunti”.
In particolare, tale indicazione può essere utilizzata nel caso in cui il vino contenga solo solfiti formatisi naturalmente in seguito alla fermentazione ed in concentrazioni non superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale.
In tale contesto, la DG AGRI ha inoltre precisato che è necessario tener conto di quanto stabilito dall’art. 36 del reg. UE n. 1169/2011, relativo ai requisiti applicabili alle informazioni volontarie, e dall’art. 7 dello stesso regolamento, relativo alle pratiche leali d’informazione, in particolare laddove si stabilisce che “1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, […], il metodo di fabbricazione o di produzione; […]”.