Si informa che con nota n. 26891 del 16 aprile 2015, su quesito presentato della nostra Federazione, il Ministero ha fornito taluni chiarimenti relativi alla sua nota n. 93871 del 31 dicembre 2014, con la quale aveva stabilito che l’uso del nome geografico più ampio (regione o provincia) riservato a vini DOP o IGP, ovvero non riservato a tali denominazioni, ai fini dell’etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP compresi nell’ambito regionale o provinciale, è ammesso ai soli fini di chiarire nei confronti del consumatore la collocazione geografica regionale o provinciale in cui ricade la zona di produzione delle DOP o IGP, stabilendone, altresì, le condizioni d’uso con un richiamo al comma 2 dell’art. 14 del citato DM 13 agosto 2012.
In particolare, il Ministero ha precisato che i chiarimenti forniti con la nota n. 93871 del 31 dicembre 2014 sono da ritenersi validi, limitatamente alle finalità ed alle analoghe condizioni illustrate al punto 2.2 e 3 della citata nota ministeriale, anche nel caso in cui venga utilizzato il nome di una unità amministrativa più piccola (Provincia o Comune), riservata o meno ad altra DOP o IGP, nell’etichettatura e presentazione dei vini di una DOP o IGP riferita ad un territorio di ambito interregionale o interprovinciale, nel cui ambito territoriale ricade la citata unità amministrativa più piccola.