Si informa che, con l’allegato decreto 8 maggio 2018, il Ministero, in attuazione del c.d. Testo unico della vite e del vino, ha adottato le disposizioni attuative del reg. CE n. 889/2008 relative ai prodotti vitivinicoli, riportati all’allegato I, parte XII, del reg. UE n.1308/2013, ottenuti con metodo biologico.
In particolare, si segnala l’art. 2 del citato decreto che disciplina la procedura da seguire per l’utilizzo dei prodotti e delle sostanze per uso enologico contrassegnati da asterisco di cui all'allegato VIII bis del reg. CE n. 889/2008 non ottenuti con metodo biologico o non ottenuti da materie prime biologiche.
Si segnala, altresì, l’art. 3 che regolamento l’uso di anidride solforosa in deroga, in presenza di particolari condizioni climatiche.
Infine, si segnala che il precedente DM n. 15992 del 12 luglio 2012 è abrogato.