Si informa che, con l’allegato decreto 10 agosto 2017 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 agosto 2017 serie n. 201, il Ministero - in attuazione dell’art. 25 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 – ha stabilito, di concerto con il Ministero della salute, i limiti di alcuni componenti contenuti nei vini.
Il citato decreto abroga e sostituisce il precedente decreto 29 dicembre 1986. Si segnala che i limiti previsti nella precedente disciplina sono stati rivisti, anche tenendo conto dei limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate nell’Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV).
Infine, si coglie l’occasione per ricordare che anche gli articoli 24 e 25 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, hanno rivisto i limiti previsti dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 82, agli articoli 10 ed 11.