Si informa che, con decreto allegato n. 748 del 7 luglio 2017, il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 24, comma 5, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Si ricorda, infatti, che, come già chiarito dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro – alimentari (ICQRF) con la circolare n. 1522 del 30 dicembre 2016, il divieto di detenzione nelle cantine/stabilimenti enologici, a scopo di commercio, dei mosti e dei vini, di cui all’art. 24, comma 5, primo periodo, non è applicabile per i mosti ed i succhi ottenuti da uve da tavola - cioè da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite - purché nelle cantine/stabilimenti nei quali essi sono detenuti e trasformati:
- Siano posti in lavorazione esclusivamente mosti e succhi destinati all’alimentazione umana, i quali, per essere tali, non possono certamente derogare dalle definizioni stabilite oppure aver subito trattamenti e aggiunte non consentiti e, pertanto, non siano introdotti o detenuti prodotti il cui processo produttivo prevede la fermentazione;
- La rintracciabilità dei prodotti lavorati sia garantita conformemente alle modalità da determinare con decreto del Ministero.
Con il predetto decreto, il Ministero ha inteso definire le citate modalità di rintracciabilità.