Si informa che, con l’allegata circolare n. 8015 del 15 giugno 2017, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha fornito un importante chiarimento in merito alla preparazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Nello specifico, visti gli articoli 14, 16 ed, in particolare, l’articolo 18 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, negli stabilimenti presso i quali vengono prodotti vini frizzanti e vini spumanti non è consentito operare l’aggiunta di anidride carbonica (gassificazione) nei prodotti vitivinicoli aromatizzati, di cui al Reg. UE n. 251/2014.