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Vitivinicolo – Indicazione della zona viticola, indicazione delle operazioni effettuate ed indicazione della provenienza nei documenti di accompagnamento e nei registri

Categorie: Circolari, Vino Tags: ICQRF, DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO, REGISTRI

Si informa che, con nota n. 12970 del 16 ottobre 2015 del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro – alimentari (ICQRF), sono stati forniti chiarimenti in merito alla designazione sui documenti di accompagnamento e sui registri del settore vitivinicolo della zona viticola (ZV), delle operazioni effettuate e della provenienza dei vini e dei mosti.

Per i vini ed i mosti sfusi, così come previsto dal reg. CE n. 436/2009, è d’obbligo indicare la zona viticola di cui è originario il prodotto trasportato, con riferimento all’origine delle uve. In particolare, nel caso dei prodotti da miscelare e/o trasformare devono essere elencate tutte le diverse zone viticole da cui sono originarie le uve interessate, mentre non è ritenuta necessaria l’indicazione della percentuale di ciascuna zona viticola presente nella miscela. Si ricorda che, nel caso dell’arricchimento, ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione D, punto 1, del reg. UE n. 1308/2013, è ammesso procedere a tale operazione solo nella stessa zona viticola in cui sono state vendemmiate le uve, ragion per cui l’indicazione della zona viticola costituisce un’informazione importante per gli operatori interessati.

Per quanto riguarda, invece, l’indicazione delle operazioni effettuate, si ricorda che il codice (12), di cui all’allegato VI, sezione B, punto 1.4, lettera b), del reg. CE n. 436/2009, può essere utilizzato solo per le operazioni individuate dal DM 30 luglio 2003.

Sull’obbligo di indicare la provenienza dei mosti di uve e dei mosti concentrati, la nota in commento, a cui si rimanda, ha distinto tre casi, a seconda che tali prodotti siano stati elaborati nello Stato
membro in cui sono state vendemmiate le uve, non siano stati elaborati nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve oppure risultino da una miscela di mosti di uve o di mosti concentrati elaborati in due o più Stati membri.

Infine, poiché ai sensi dell’art. 119, par. 1, del reg. UE n. 1308/2013 il mosto concentrato rettificato non è compreso tra i prodotti vitivinicoli cui si applicano le disposizioni speciali della disciplina vitivinicola in materia di etichettatura, per l’indicazione del luogo di provenienza dello stesso si rimanda a quanto previsto dal reg. UE n. 1169/2011 (art. 9 e art. 26). Su questo ultimo punto la nota in commento si è riservata di attendere una risposta dai competenti uffici interpellati.

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